Gli Assegni Scoperti e Gli Assegni In Bianco: Cosa Sapere? Cosa Succede?
CategoriaAssegni e Metodi di Pagamento

Gli Assegni Scoperti e Gli Assegni In Bianco: Cosa Sapere? Cosa Succede?

Gli Assegni Scoperti e Gli Assegni In Bianco: Cosa Sapere? Cosa Succede?

Gli Assegni Scoperti e Gli Assegni In Bianco: Cosa Sapere?

Cosa succede quando si emette un assegno in bianco (ovvero senza indicare l’importo dell’assegno) o quando si emette un assegno pur non avendo i fondi in banca?

Gli assegni che hanno un importo inferiore a 6.000 € (seimila euro) vengono sempre trattenuti in Stanza di Compensazione. Un giorno dopo l’avvenuta negoziazione dell’assegno (ovvero un giorno dopo la ricezione dell’assegno), in “prima presentazione”, la Stanza di Compensazione si occupa di inviare alle banche un messaggio dove richiede la conferma del pagamento e quindi di processare l’assegno (ovvero di accreditare sul conto del creditore l’importo indicato nell’assegno).

Se sul conto corrente del debitore (o conto corrente di traenza) non è presente un saldo pari almeno all’importo indicato dall’assegno, la banca del debitore invia un messaggio di impagato alla banca del creditore.

Di conseguenza la Stanza di Compensazione, dopo tre giorni dalla negoziazione dell’assegno invia alla banca del debitore (che si chiama banca di traenza) il titolo originale (ovvero l’assegno) e la richiesta (che si chiama “in seconda presentazione”) di pagamento dell’assegno.

Teoricamente, durante questo passaggio, la banca del debitore avvisa il debitore di questa presentazione di assegno, ed il debitore (correntista della banca) dovrebbe provvedere a versare sul conto il credito per dare seguito al pagamento dell’assegno. Nel caso in cui il debitore / correntista non abbia provveduto, la banca rimette il titolo ad un pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, a questo punto si occupa della verifica di una serie di requisiti formali necessari per l’emissione dell’assegno, ovvero:

– Data e luogo di emissione;

– Coerenza fra l’importo riportato in cifre e l’importo riportato in lettere;

– La firma di traenza;

– Il beneficiario;

– L’eventuale girata (oggi non è più possibile girare un assegno: gli assegni sono NON TRASFERIBILI);

– Che fra la data di presentazione al Pubblico Ufficiale e la data di emissione non sia intercorso un lasso di tempo maggiore ad otto giorni se l’assegno è stato “emesso su piazza” (ovvero luogo di emissione e banca di traenza sono nella stessa città), o di quindici giorni se l’assegno è stato “emesso fuori piazza”. Nel caso in cui tutto sia regolare si procede al protesto dell’assegno.

Se l’assegno emesso è superiore o pari a 6,000 € (seimila euro) i tempi per la creazione della provvista sono più rapidi: il giorno dopo la negoziazione infatti la banca di traenza riceve il titolo originale e la richiesta di esito del pagamento e se entro la giornata il correntista non provvede alla copertura scatta la segnalazione di impagato alla banca negoziatrice, e l’assegno viene anche in questo caso presentato al Pubblico Ufficiale cjhe provvede al Protesto dell’assegno.

Cosa è il Protesto?

Il Protesto dell’assegno è un atto pubblico attraverso il quale avviene l’accertazione che l’assegno è stato emesso senza fondi: il beneficiario, con il protesto, può adire una azione giudiziaria.

La segnalazione di protesto arriva anche alle Camere di Commercio che la trasmettono ai sistemi informativi delle aziende del credito ed alle finanziarie. In soldoni, ovvero in parole povere, il protesto pregiudica la possibilità di accedere a forme di finanziamento e rimane in archivio fin quando non viene fatta richiesta di cancellazione.

La richiesta di cancellazione del protesto può però essere inoltrata solo dopo dodici mesi da quando è stato emesso il protesto, e solo previo pagamento del debito al beneficiario dell’assegno.

Conseguenze degli assegni non coperti?

Le conseguenze degli assegni non coperti sono:

– La segnalazione di protesto;

– L’iscrizione al C.A.I. – Centrale Allarmi Interbancaria (con questa segnalazione decade l’autorizzazione ad emettere assegni. La segnalazione ha una durata di sei mesi e per ogni assegno senza autorizzazione la scadenza viene posticipata di sei mesi).

Chi emette un assegno senza copertura riconosce al beneficiario dell’assegno, oltre al beneficiario dell’assegno, una penale pari al 10% del valore del titolo. La penal è dovuta anche in caso di assegno impagato in prima presentazione e coperto in seconda presentazione.

Il debitore / correntista può scegliere di pagare al beneficiario in due momenti differenti assegno e penale, ma tutto deve svolgersi entro 60 giorni per evitare l’iscrizione alla Centrale Allarmi Interbancaria.

Da notare anche che il debitore / traente, dopo aver pagato il debito dovrà recarsi presso il suo Istituto Bancario con la dichiarazione liberatoria emessa dal beneficiario ed autenticata da un pubblico ufficiale che attesta l’avvenuto pagamento del debito e della penale.

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