Cosa è L’ABF: Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie fra i clienti da una parte e le banche o gli altri intermediari finanziari dall’altra.
Un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice perchè non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avocato. Si tratta inoltre di un sistema “stragiudiziale” perchè la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.
L’ABF è un organismo autonomo e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
E’ sorto un contrasto con una banca o un intermediario finanziario? C’è l’ABF. Decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti. Per approfondire ruolo e le caratteristiche dell’ABF o il procedimento relativo al ricorso esiste il sito ufficiale Arbitro Bancario Finanziario.it.
La struuttura dell’Arbitro Bancario Finanziario.
L’ABF è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica. L’Organo decidente si articola sul territorio nazionale in tre Collegi (Milano, Roma, Napoli) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (per “domicilio” si intende l’indirizzo che il cliente ha dichiarato nel ricorso).
In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da cinque membri:
– Il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
– Un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
– Un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che riceve il ricorso, raccoglie la documentazione dalle parti, richiede eventuali integrazioni e sottopone il tutto al Collegio per la decisione. L’attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia.
Quali sono i poteri dell’ABF?
In una controversia fra il cliente ed una banca o un intermediario finanziario (per semplicità li chiamiamo tutti “intermediari”) l’ABF ha il potere di decidere chi ha ragione e chi ha torto. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di fatto le accettano quasi sempre; in caso contrario, la loro inadempienza è resa pubblica.
Chi può ricorrere all’ABF?
Chiunque abbia o ha avuto rapporti contrattuali (o sia entrato soltanto in relazione) con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. I Prefetti possono eventualmente segnalare all’ABF controversie fra i clienti e le banche, limitatamente ai casi concernenti l’erogazione del credito.
Quali intermediari sono soggetti alle decisioni dell’ABF?
Gli intermediari iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e in particolare:
– Banche;
– Intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), confidi di cui all’art. 155 comma 4 del TUB;
– Istituti di pagamento;
– Istituti di moneta elettronica (IMEL);
– Poste Italiane per l’attività di Bancoposta;
– Banche e intermediari esteri che operano in Italia e che non siano sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net.
Quando si può ricorrere?
Si può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermedfiario. L’intermediario deve rispondere al reclamo entro 30 giorni. Se non lo fa o se il cliente non è sodisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all’ABF. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
Quanto costa ricorrere?
Solo 20 euro di contributo spese, se poi il ricorso è accolto anche solo in parte, l’intermediario è tenuto a pagare al cliente i 20 euro.
Quali sono i tempi per la decisione dell’ABF?
L’ABF decide generalmente entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’intermediario. Tale termine può però essere superato per ragioni che riguardano la procedura come, ad esempio, nel caso in cui la Segreteria tecnica, il Presidente o il Collegio chiedano alle parti di integrare la documentazione presentata.
La Segreteria comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni. Entro altri 30 giorni la banca o l’intermediario deve eseguire quanto deciso dall’ABF.